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Nuovo Bonus Pubblicità: in cosa consiste e chi può richiederlo

Il Bonus Pubblicità è un’importante agevolazione fiscale per le aziende inserita nell’ambito del decreto Cura Italia, il quale ha introdotto alcune novità per contrastare l’emergenza Covid-19 e dare un contributo in questo momento difficile.

Attualmente, il bonus pubblicità viene concesso sul 30% dell’intero investimento effettuato nel 2020. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

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Decreto Cura Italia e Bonus Pubblicità: i dettagli

Inizialmente, il Bonus Pubblicità era stato creato in concomitanza con la Legge di Bilancio del 2018 ed offre interessanti agevolazioni fiscali ad organizzazioni e professionisti che investono risorse economiche in campagne pubblicitarie con l’obiettivo di raggiungere i propri obiettivi di comunicazione e business.

Ecco come funziona: enti non commerciali o lavoratori autonomi che pianificano advertising su testate online e offline, radio e televisioni possono richiedere un’agevolazione erogata sotto forma di credito d’imposta corrispondente al 75% della spesa incrementale sostenuta in pubblicità rispetto all’anno passato.

L’investimento pubblicitario, allo stesso tempo, deve superare almeno dell’1% l’importo investito nell’anno precedente. Inoltre, il credito d’imposta si ferma alle spese relative alla pianificazione di campagne: non sono ammesse, pertanto, spese accessorie o per advertising su piattaforme digitali che non siano testate editoriali. 

In questo senso, perciò, è giusto precisare che il Bonus Pubblicità finanzia investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica – anche on line, come anticipato prima – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Non finanzia, invece, inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.

E per quanto riguarda chi può beneficiarne? Tutti i titolari di partita iva possono farlo, per esempio le multinazionali con sede in Italia, le agenzie di comunicazione, i consulenti e liberi professionisti, gli esercente commerciali, le aziende industriali e quelle agricole. 

Ma cosa è cambiato in seguito all’emergenza Coronavirus? Ecco che il governo ha imposto cambiamenti significativi per sostenere la ripresa delle aziende dopo questo periodo di lock down. L’articolo 98 del decreto legge del 16 marzo 2020, infatti, ha apportato modifiche eccezionali al Bonus Pubblicità valide solo per il 2020.

Il bonus e l’emergenza Covid 19: cosa è cambiato

Il bonus pubblicità viene concesso sul 30% dell’intero investimento effettuato nel 2020 e non più sul 75% del valore incrementale dall’anno precedente, mentre il limite di spesa è di 27,5 milioni di euro. A fronte, quindi, di un investimento in pubblicità di € 10.000 + IVA per una campagna su una testata editoriale online, un’azienda potrà diminuire le proprie imposte di € 3.000 + IVA.

Le nuove domande (il periodo, generalmente, è quello di marzo) potranno essere presentate online sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel nuovo periodo che va dal 1° ed il 30 settembre 2020. Periodo e scadenze, perciò, cambiano in via eccezionale e solo per l’anno vigente, tenendo in considerazione anche quelle che erano state presentate nel corso del mese di marzo.

Come si richiede il Bonus Pubblicità? Aziende e i professionisti potranno fare domanda accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Fondamentale sarà caricare il documento Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”  previsto dall’articolo 5 comma 1 del D.P.C.M. n. 90 del 2018, che mostra tutti i dati degli investimenti pubblicitari da condurre nell’anno di riferimento (o già condotti, ovviamente) per il quale si chiede l’agevolazione. Qui è possibile scaricare il modello di presentazione della richiesta.

L’elaborazione dell’elenco dei soggetti che hanno fatto domanda è affidata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, mentre dal 1° al 31 gennaio del 2021 sarà necessario inviare la cosiddetta Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti durante l’anno e che sono stati presentati dal richiedente. 

Quando il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi, chi risulterà idoneo potrà usare il credito d’imposta dopo il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, e solo in compensazione con il modello F24 inserito nei canali online dell’Agenzia delle Entrate. Da evidenziare è questo importante dettaglio: se la somma d’investimento supera i € 150.000, sarà necessario attendere una nuova comunicazione di abilitazione.